CITES

 

Introduzione

Le leggi dovrebbero essere chiare e semplici per chiunque, dato che tutti le devono osservare. L'uso di un linguaggio comprensibile dovrebbe pertanto essere un obiettivo fondamentale per il legislatore.

Raramente però questo avviene. E d'altra parte, anche se questo scopo fosse sempre raggiunto, resterebbe comunque la necessità  di "interpretare" una legge, e cioè di applicare principi necessariamente "generali" ad una singola "fattispecie", vale a dire ad un caso particolare.

 

Una singola legge non vive infatti isolata, ma è inserita in un Ordinamento giuridico, in un sistema di norme che si integrano e, talvolta, si condizionano a vicenda. Ecco perchè interpretare una legge, cioè chiarire la volontà del legislatore, non è sempre facile.

 

 Se poi, come nel nostro caso, si tratta di norme che disciplinano in maniera innovativa una materia già  di per sè complessa, tutto si fa ancora più complicato.

L'applicazione della normativa oggetto delle nostre attenzioni è demandata agli Uffici di Certificazione C.I.T.E.S., istituiti presso il Corpo Forestale dello Stato, Organismo che ha diffusione regionale. 

Ebbene, accade, purtroppo non di rado, che da regione a regione, le norme vengano "interpretate" in maniera differente, creando sconcerto tra gli allevatori, i quali faticano molto ad orientarsi.

Questa sezione del sito non ha certo l'ambizione di poter dare tutte le risposte, ne di sostituirsi alle informazioni fornite dagli Organismi competenti. Il suo scopo è semplicemente quello di contribuire ad approcciare la materia, in linea generale, con la dovuta chiarezza, e di renderla meno ostica a tutti coloro che vogliono intraprendere o hanno già intrapreso la "grande avventura" dell'allevamento degli Agapornis. E' quindi evidente che, per le motivazioni sopra esposte, nonostante la massima cura posta nella lettura delle normative e nella redazione di queste pagine, non possiamo assumerci alcuna responsabilità  per le informazioni fornite.

Consigliamo piuttosto ad ogni singolo allevatore, in caso di problemi specifici, di consultarci ai recapiti indicati alla voce “informazioni” e/o di rivolgersi agli Uffici di Certificazione C.I.T.E.S. presso il Corpo Forestale dello Stato competenti territorialmente anche per verificare l’entrata in vigore di norme che modificano, integrano o annullano quelle precedenti.

 

CHE COSA SIGNIFICA C.I.T.E.S.

 

C.I.T.E.S. è l'acronimo (sigla) formato dalle iniziali di "Convention on International Trade 0f Endangered Species" (Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione), meglio conosciuto come "Trattato di Washington" perchè firmato, da numerosi Paesi, in quella città  degli Stati Uniti, il 3 marzo 1973 (il Trattato è stato successivamente ratificato dall'Italia con Legge n. 874 del 19/12/1975).

Con tale Convenzione, i Paesi firmatari si sono dati precise regole per la salvaguardia del patrimonio naturale mondiale, soprattutto al fine di eliminare il grande flagello della cattura, sino ad allora indiscriminata e distruttiva.

Il Trattato di Washington prevede sostanzialmente due Appendici, la I e la II, nelle quali sono elencate tutte le specie sottoposte a regolamentazione. Nell'Appendice I sono elencati gli animali in grave pericolo di estinzione e per i quali sono vietati la cattura e la detenzione (esclusa la detenzione di soggetti regolarmente nati in cattività ). Nell'Appendice II sono invece indicate le specie minacciate di estinzione, che possono quindi essere catturate, commercializzate e allevate, ma solo in presenza di particolari permessi e nel rispetto di precise e severe regole.

 

Questa suddivisione in due Appendici, chiamate anche "Allegati", è stata mantenuta anche nei Regolamenti di attuazione, i quali hanno, però, sostituito i numeri con le lettere, per cui l'Appendice I è divenuta Allegato A e l'Appendice II Allegato B.

Il Regolamento cui dobbiamo fare riferimento è il Regolamento CE n. 338/97 del 09/12/1996 del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità  Europea (G.U.C.E.) del 03/03/1997, N. 61.

La Commissione Europea ha specificato le modalità di applicazione di tale Regolamento con proprio Regolamento CE n. 1808/2001del 30/08/2001.

 

Per capirci:

- Regolamento CE 338/97 del Consiglio,

- Regolamento CE 1808/01 della Commissione. 

Ad eccezione dei Roseicollis, tutte le specie di Agapornis (Canus, Taranta, Pullarius, Nigrigenis, Lilianae, Personatus, Fischeri e Swindernianus) sono censite nell'Allegato B del Regolamento CE 338/97 sopra citato e, pertanto, la loro detenzione  sottoposta alla "normativa C.I.T.E.S.", intendendosi per "normativa" tutte le leggi emanate al fine di attuare ed interpretare il Trattato di Washington.