ISTRUZIONI

DICHIARAZIONE DI NASCITA (apri il modulo)

SI APPLICA A
Tutte le specie ad esclusione dei Roseicollis.

COME
Questa dichiarazione va obbligatoriamente fatta ogni volta che ci sono nascite nel nostro allevamento.
Oltre ai dati del dichiarante, il documento deve contenere la data di nascita dei soggetti, il numero dei nati, l’indicazione della specie, sia con il nome scientifico che con quello comune e il numero dell’ anellino di identificazione che per le specie appartenenti all’allegato B viene attualmente richiesto dagli uffici Cites.
La dichiarazione deve essere inoltrata al Servizio Certificazione CITES territorialmente competente:
- per consegna diretta (è bene farsi rilasciare una fotocopia della denuncia con dati del protocollo);
- a mezzo del servizio postale (tramite raccomandata A.R.);
- per fax (conservare il rapporto di trasmissione).

QUANDO 
Entro dieci giorni dall’evento.
Poichè in alcune specie i pullus non nascono tutti lo stesso giorno e, trovando oltremodo gravoso inviare più di una dichiarazione per una stessa covata, è possibile fare un unico documento per la stessa covata mettendo, come data, quella dell’ultimo nato.

PERCHE’
La dichiarazione di nascita è stata resa obbligatoria dalla Legge n. 150 del 07/02/1992, modificata con Legge n. 59 del 13/02/1993, che all’art. 8 bis, par. 1, reca testualmente: “tutte le nascite o riproduzioni in cattività  degli esemplari appartenenti a specie incluse nelle appendici I e II della C.I.T.E.S. devono essere denunciate al Servizio Certificazione C.I.T.E.S.”

NOTE
La dichiarazione deve essere sempre effettuata anche se il dichiarante decide di tenere per sè, per proprio diletto, i soggetti e anche se li cede a titolo gratuito.
La mancata effettuazione della dichiarazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra € 3.098,74 e 
€ 6.197,48.

Il Servizio Certificazione CITES, una volta ricevuto quanto sopra, invia al dichiarante una lettera debitamente protocollata con la quale prende atto di quanto dichiarato. Il numero di protocollo riportato in questa lettera dovrà  sempre essere utilizzato in tutti i passaggi dei soggetti dichiarati.

DOCUMENTO DI CESSIONE (apri il modulo)

SI APPLICA A
Tutte le specie ad esclusione dei Roseicollis.

COME
Il modulo deve essere compilato in caso di cessione, anche gratuita.
Va compilato in duplice copia, di cui una da consegnarsi al ricevente e una conservata.
Questo documento NON deve essere inviato al Servizio Certificazione CITES.
Nel modulo, oltre ad indicare i dati del cedente e del ricevente, dovrà  essere indicato l’Ufficio CITES, al quale era stata inviata, a suo tempo, la dichiarazione di nascita relativa agli esemplari oggetto della cessione e il numero di protocollo da questi attribuito.
Se i soggetti che stiamo cedendo non sono nati presso di noi, occorre indicare il Servizio CITES (e il numero di protocollo) al quale l’allevatore presso cui sono nati aveva inoltrato la dichiarazione di nascita.

QUANDO
Questo documento deve essere compilato all’atto della cessione e deve essere firmato da entrambe le parti (cedente e ricevente).

PERCHE’
Regolamento (CE) del Consiglio della Comunità Europea 338/97 recante: ”Protezione di specie di fauna e flora selvatiche mediante controllo del loro commercio” e successive modifiche.

 

REGISTRO DI DETENZIONE (apri il modulo)

SI APPLICA A
Tutte le specie ad esclusione dei Roseicollis. Sono esclusi anche i personatus ed i fischeri purchè regolarmente inanellati.
Il registro in parola è obbligatorio solo se si intende cedere, permutare o esporre i propri soggetti.
Il registro viene gratuitamente consegnato all’allevatore previa richiesta inoltrata al Servizio Certificazione CITES competente territorialmente.

COME
Prima di procedere alla compilazione del registro è bene leggere e capire le apposite istruzioni stampate nel frontespizio del Registro, che non presentano particolari difficoltà .
Il Registro si compone di due sezioni, una per pagina, denominate CARICO e SCARICO.
Quando se ne entra in possesso occorre, per prima cosa, riportare nella pagina CARICO tutti gli esemplari che deteniamo, assegnando un numero progressivo ad ogni riga.
Terminata la compilazione, vanno barrate, nella pagina SCARICO, le righe già  compilate nella sezione CARICO.
Alla prima cessione, dobbiamo compilare il primo scarico, che andrà  registrato nella corrispondente sezione, subito sotto la linea di barratura.
Da quanto detto si evince che il numero d’ordine è sempre progressivo, indipendentemente che sia un carico o uno scarico.

QUANDO
Le registrazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla manifestazione dell’evento che le rende obbligatorie (nascite, cessioni, morti, fughe, ecc.).

PERCHE’
Il registro di detenzione è stato istituito dal Decreto interministeriale 8 gennaio 2002 emanato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18/01/2002.
Il Decreto in parola ha annullato e sostituito quelli emanati in precedenza, mantenendo vigenti, peraltro, gli Allegati al Decreto 3 maggio 2001 (approvazione e fac-simile del Registro di detenzione)

NOTE
La mancata o irregolare compilazione del Registro, se constatata, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da € 3.098,74 a € 9.296,22.

 DENUNCIA DICHIARATIVA (apri il modulo)

SI APPLICA A
Tutte le specie ad esclusione dei Roseicollis, dei Fisheri e dei Personatus.

COME
Deve essere compilato l’apposito modulo allegato alla Circolare introduttiva che andrà  inoltrato al Servizio Certificazione CITES competente territorialmente con le stesse modalità  della dichiarazione di nascita.

QUANDO
La denuncia dichiarativa deve essere compilata inizialmente e ogni volta che si verificano variazioni nelle specie allevate e nelle condizioni di allevamento. Le sole variazioni numeriche dei soggetti non costituiscono, pertanto, obbligo per una nuova presentazione del documento.

PERCHE’
La denuncia dichiarativa è stata introdotta dalla Circolare n. 38/2002 per l’accertamento della conformità  della nascita in cattività .

NOTE
La mancata presentazione di questa denuncia rende impossibile qualsiasi spostamento dei soggetti per qualsiasi motivazione (cessioni, esposizioni, ecc.) in quanto manca il visto di conformità. 
Molti Uffici Certificazione CITES inviano all’allevatore, dopo la presentazione della denuncia, una lettera recante all’oggetto: “Conformità  dell’allevamento ai requisiti dell’art. 24 del Reg. (CE) 1808/01”, altri, invece, non inviano nulla. Trascorsi dieci giorni dall’inoltro della denuncia dichiarativa e nulla ricevendo l’allevatore può ritenere di aver adempiuto ai suoi obblighi e si ha, quindi, il visto di conformità. Si tratta praticamente di un “silenzio assenso”.
La Circolare n. 38/2002 ha previsto alcune esenzioni alla presentazione di questa denuncia. L’elenco delle specie per le quali non deve essere presentata in quanto considerate ”facilmente e comunemente allevate e il cui prelievo in natura risulta inesistente” costituisce l’annesso 3 alla circolare stessa. Le specie di Agapornis contenute nell’annesso 3 sono:
- Agapornis roseicollis
- Agapornis personatus
- Agapornis fischeri